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 A p p r e n d i s t a t o

 

Il contratto di apprendistato e’ regolamentato dalla legge 30/03 (Legge Biagi) e dal decreto attuativo della riforma 276/03 (titolo VI, capo I, artt.47-53), rende possibile assolvere al diritto-dovere di istruzione e formazione e di accedere all'apprendimento professionalizzante e alla specializzazione tecnica-superiore.

Di seguito sono descritte le tre tipologie del nuovo apprendistato: 
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione  

 

BENEFICIARI

  • giovani e adolescenti che abbiano compiuto quindici anni che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

DURATA

  • la durata non è superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata tenendo conto:

    • della qualifica da conseguire

    • del titolo di studio

    • dei crediti professionali e formativi acquisiti

    • del bilancio di competenze fatto dai servizi per l'impiego o da privati accreditati

DISCIPLINA

  • contratto in forma scritta contenente:

    • il tipo di prestazione

    • il piano formativo individuale

    • la qualifica che potrebbe essere acquisita sulla base dell'esito della formazione aziendale ed extraaziendale

  • divieto di determinare il compenso dell'apprendista in base a tariffe di cottimo

  • possibilità per il datore di lavoro di interrompere il contratto al termine dell'apprendistato (art. 2118 Codice Civile)

  • divieto di interrompere il contratto senza giusta causa o giustificato motivo

La regolamentazione dei profili formativi per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione è demandata alle Regioni d'intesa con il Ministero del Lavoro e quello dell'Istruzione sentite le OO. SS. e quelle datoriali rispettando i seguenti criteri e principi:

  • definizione qualifica professionale

  • previsione di un monte ore di formazione esterna e interna in relazione alla qualifica da conseguire e in base a standard minimi formativi (Legge 53/03)

  • rinvio ai contratti collettivi nazionali, territoriali, aziendali per determinare, anche nell'ambito degli Enti bilaterali, le modalità di effettuazione della formazione aziendale, standard fissati dalle Regioni

  • riconoscimento ai fini contrattuali della qualifica raggiunta in base ai risultati ottenuti con la formazione interna ed esterna

  • registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo

  • presenza di un tutore aziendale competente

Apprendistato professionalizzante  

 Beneficiari  

  • soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
    Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali.

    Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 53/03, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Durata   

  • non può essere inferiore a due anni e superiore a sei.
    I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante.

Disciplina

  • contratto in forma scritta contenente il tipo di prestazione, il piano formativo individuale e la qualifica conseguibile sulla base dell'esito della formazione aziendale e extra-aziendale

  • divieto di determinare il compenso dell'apprendista in base a tariffe di cottimo

  • possibilità per il datore di lavoro di interrompere il contratto al termine dell'apprendistato (art. 2118 Codice Civile)

  • possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto - dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata

  • divieto di interrompere il contratto senza giusta causa o giustificato motivo

La regolamentazione dei profili formativi professionalizzanti è demandata alle Regioni d'intesa con le OO.SS. e datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

  • previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno 120 ore annue

  • le modalità di erogazione e dell'articolazione della formazione saranno determinate dai contratti collettivi nazionali - territoriali - aziendali, anche all'interno degli Enti Bilaterali

  • riconoscimento ai fini contrattuali della qualifica professionale

  • registrazione su libretto formativo delle ore di formazione effettuata

  • presenza di un tutore aziendale

 
 
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione  
 
 
Beneficiari
  • soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

    Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Disciplina e durata
  • la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta è rimessa alle Regioni, in accordo con le Associazioni territoriali del datori di lavoro, le Università e le altre Istituzioni formative.

Per informazioni:

Apprendistato - Documentazione  
Normativa
Documenti
  • La Transizione dall'Apprendistato agli Apprendistati
    Monitoraggio 2004 – 2005

 

 

Ultimo aggiornamento

25 luglio, 2010 19.46.12

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Marco Roberto Spadavecchia Coordinatore del progetto "Lavoro in chiaro @n line"