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A
p p r e n d i s t a t o
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Il contratto di apprendistato
e’ regolamentato dalla legge 30/03 (Legge Biagi) e dal decreto attuativo
della riforma
276/03 (titolo VI, capo I, artt.47-53), rende possibile
assolvere al diritto-dovere di istruzione e formazione e di accedere
all'apprendimento professionalizzante e alla specializzazione
tecnica-superiore.
Di seguito sono descritte le tre tipologie del
nuovo apprendistato:
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Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione |
-
giovani e adolescenti che
abbiano compiuto quindici anni che possono essere
assunti, in tutti i settori di attività, con contratto
di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione
-
contratto in forma scritta
contenente:
-
divieto di determinare il
compenso dell'apprendista in base a tariffe di cottimo
-
possibilità per il datore di
lavoro di interrompere il contratto al termine
dell'apprendistato
(art. 2118 Codice Civile)
-
divieto di interrompere il
contratto senza giusta causa o giustificato motivo
La regolamentazione dei profili
formativi per l'espletamento del diritto - dovere di
istruzione e formazione è demandata alle Regioni
d'intesa con il
Ministero del Lavoro e quello
dell'Istruzione sentite le OO. SS. e quelle datoriali
rispettando i seguenti criteri e principi:
-
definizione qualifica
professionale
-
previsione di un monte ore di
formazione esterna e interna in relazione alla qualifica
da conseguire e in base a standard minimi formativi
(Legge 53/03)
-
rinvio ai contratti collettivi
nazionali, territoriali, aziendali per determinare,
anche nell'ambito degli Enti bilaterali, le modalità di
effettuazione della formazione aziendale, standard
fissati dalle Regioni
-
riconoscimento ai fini
contrattuali della qualifica raggiunta in base ai
risultati ottenuti con la formazione interna ed esterna
-
registrazione della formazione
effettuata nel libretto formativo
-
presenza di un tutore
aziendale competente
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Apprendistato professionalizzante |
-
soggetti di età compresa tra i
diciotto anni e i ventinove anni.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività,
con contratto di apprendistato professionalizzante, per
il conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di
base, trasversali e tecnico professionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica
professionale, conseguita ai sensi della legge 53/03, il
contratto può essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di età.
-
non può essere inferiore a due
anni e superiore a sei.
I contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di
qualificazione da conseguire, la durata del contratto di
apprendistato professionalizzante.
-
contratto in forma scritta
contenente il tipo di prestazione, il piano formativo
individuale e la qualifica conseguibile sulla base
dell'esito della formazione aziendale e extra-aziendale
-
divieto di determinare il
compenso dell'apprendista in base a tariffe di cottimo
-
possibilità per il datore di
lavoro di interrompere il contratto al termine
dell'apprendistato (art. 2118 Codice Civile)
-
possibilità di sommare i
periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto
- dovere di istruzione e formazione con quelli
dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del
limite massimo di durata
-
divieto di interrompere il
contratto senza giusta causa o giustificato motivo
La regolamentazione dei profili
formativi professionalizzanti è demandata alle Regioni
d'intesa con le OO.SS. e datoriali comparativamente più
rappresentative a livello regionale nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
-
previsione di un monte ore di
formazione formale, interna o esterna
alla azienda, di almeno 120 ore annue
-
le modalità di erogazione e
dell'articolazione della formazione saranno determinate
dai contratti collettivi nazionali - territoriali -
aziendali, anche all'interno degli Enti Bilaterali
-
riconoscimento ai fini
contrattuali della qualifica professionale
-
registrazione su libretto
formativo delle ore di formazione effettuata
-
presenza di un tutore
aziendale
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Apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione |
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- soggetti di
età compresa tra i 18 anni e i 29 anni
che possono
essere assunti, in tutti i settori di
attività, con contratto di apprendistato
per il conseguimento di un titolo di
studio di livello secondario, per il
conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione,
nonché per la specializzazione tecnica
superiore di cui all'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
Per i soggetti in possesso di una
qualifica professionale, conseguita ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,
il contratto può essere stipulato a
partire dal diciassettesimo anno di età.
Disciplina
e durata
- la
regolamentazione e la durata
dell'apprendistato per l'acquisizione di
un diploma o per percorsi di alta è
rimessa alle Regioni, in accordo con le
Associazioni territoriali del datori di
lavoro, le Università e le altre
Istituzioni formative.
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Per
informazioni:
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Apprendistato -
Documentazione |
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Normativa
Documenti
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La Transizione
dall'Apprendistato agli
Apprendistati
Monitoraggio 2004
– 2005
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Ultimo
aggiornamento
25 luglio, 2010 19.46.12




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SERVIZIO
CIVILE
NAZIONALE

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