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Le
C o l l a b o r a z i o n i o c c a s i o n a l i
Le prestazioni di lavoro
accessorio costituiscono attivita’ lavorative di natura
occasionale
svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora
entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne.Il contratto di lavoro occasionale accessorio possiede in se due finalità:
far emergere
il sommerso che si identifica in alcune prestazioni lavorative, tutelando
maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza protezione
favorire
l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro, accrescendo le
possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro
APPLICAZIONE
Lavoratori:
disoccupati
da oltre un anno
casalinghe,
studenti, pensionati
disabili e
soggetti in comunità di recupero
lavoratori
extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla
perdita del lavoro
Datori di lavoro:
Il
Dlgs 276/2003 non indica espressamente i soggetti a favore dei quali può
essere prestata l'attività, ma, sulla base di quanto stabilito dalla legge
30/2003, si può ritenere che questi siano:
famiglie
enti senza fine
di lucro
soggetti
non imprenditori o, se imprenditori, al di fuori dell'esercizio della propria
attività
Settori e attività:
piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai
bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap
insegnamento
privato supplementare piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di
edifici e monumenti
realizzazione
di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli
collaborazione
con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di
solidarietà o di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali
improvvisi
vendemmie
di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati
Nel settore agricolo non sono
considerate prestazioni di natura occasionale quelle rese da parenti e affini
entro il terzo grado, quelle rese per motivi di solidarietà a titolo gratuito o
dietro rimborso spese.
Impresa familiare:E'
possibile svolgere prestazioni occasionali accessorie anche nell'ambito
dell'impresa familiare nei settori del commercio, dei servizi e del turismo. In
questo caso si applica la normale disciplina assicurativa e contributiva del
lavoro subordinato.
L'impresa familiare può utilizzare prestazioni occasionali accessorie entro un
limite di 10.000 euro
durante ciascun anno fiscale. Il limite è relativo all'impresa e non al singolo
lavoratore impiegato per il quale resta vigente il limite di
5.000 euro
annui con riferimento al medesimo committente.
CARATTERISTICHE
La forma del contratto è libera. Il rapporto di lavoro
occasionale, anche con più datori di lavoro, non può dar luogo a un reddito
superiore a 5.000
euro annui
con riferimento al medesimo committente.
È prevista una particolare procedura per il pagamento del corrispettivo:
i lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di
buoni lavoro
dal valore nominale fissato da un Decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, conseguiti in precedenza dai datori di lavoro presso le
rivendite autorizzate.
Il valore
nominale dei buoni deve essere stabilito da un decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, tenuto conto della media delle retribuzioni rilevate
per le attività lavorative affini.
Una volta effettuata l'attività
e ricevuti i buoni, il lavoratore deve presentarli ai centri autorizzati i
quali, rispetto al valore nominale del buono:
trattengono una percentuale (fissata dal suddetto decreto ministeriale) come
rimborso spese del servizio prestato
versano i
contributi Inps (13%) e Inail (7%) dovuti
pagano
il restante importo al lavoratore
Il compenso è esente da
qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione
o inoccupazione del lavoratore accessorio.
Chi è
interessato a svolgere prestazioni di lavoro accessorio deve comunicare la
propria disponibilità ai soggetti accreditati o ai Servizi per l'impiego i quali
invieranno, a spese dell'interessato, una tessera magnetica personalizzata.
ATTUAZIONE
Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha individuato le aree
interessate da una prima fase di sperimentazione: Verbania, Milano, Varese,
Treviso, Bolzano, Udine, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1-bis
Decreto legislativo 276/2003, artt. 70-74
Decreto legislativo 6 ottobre 2004,
n. 251
Decreto ministeriale del 30 settembre 2005
Decreto ministeriale del 1° marzo 2006, n.1
GLOSSARIO
PRESTAZIONI OCCASIONALI
Le prestazioni occasionali, a differenza di quelle di tipo accessorio,
costituiscono prestazioni lavorative di natura autonoma, emanate a favore di un
soggetto senza che questo costituisca, pero’, vincolo di subordinazione (2222
c.c.) e con il carattere dell'occasionalità.
Il prestatore occasionale non è obbligato né ad iscriversi ad albi né ad
effettuare l'apertura di una partita IVA, poiché il suo guadagno è assoggettato
a ritenuta d'acconto pari al 20%.
Nota bene:
A
partire dal 1 gennaio 2004 gli esercenti attività di lavoro occasionale sono
obbligati all’ iscrizione nella gestione separata dei collaboratori se il
reddito annuo derivante da tale attività è superiore ai 5.000 Euro.
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