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 Le  C o l l a b o r a z i o n i   o c c a s i o n a l i

Le prestazioni di lavoro accessorio costituiscono attivita’ lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne.Il contratto di lavoro occasionale accessorio possiede in se due finalità:

       far emergere il sommerso che si identifica in alcune prestazioni lavorative, tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza protezione

       favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro, accrescendo le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro

APPLICAZIONE
Lavoratori:

       disoccupati da oltre un anno

       casalinghe, studenti, pensionati

       disabili e soggetti in comunità di recupero

       lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro

Datori di lavoro:

Il Dlgs 276/2003 non indica espressamente i soggetti a favore dei quali può essere prestata l'attività, ma, sulla base di quanto stabilito dalla legge 30/2003, si può ritenere che questi siano:

       famiglie

       enti senza fine di lucro

       soggetti non imprenditori o, se imprenditori, al di fuori dell'esercizio della propria attività

Settori e attività:

       piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap

       insegnamento privato supplementare piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti

       realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli

       collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di solidarietà o di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi

       vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati 

Nel settore agricolo non sono considerate prestazioni di natura occasionale quelle rese da parenti e affini entro il terzo grado, quelle rese per motivi di solidarietà a titolo gratuito o dietro rimborso spese.


Impresa familiare:E' possibile svolgere prestazioni occasionali accessorie anche nell'ambito dell'impresa familiare nei settori del commercio, dei servizi e del turismo. In questo caso si applica la normale disciplina assicurativa e contributiva del lavoro subordinato.

L'impresa familiare può utilizzare prestazioni occasionali accessorie entro un limite di
10.000 euro durante ciascun anno fiscale. Il limite è relativo all'impresa e non al singolo lavoratore impiegato per il quale resta vigente il limite di 5.000 euro annui con riferimento al medesimo committente.

CARATTERISTICHE

La forma del contratto è libera. Il rapporto di lavoro occasionale, anche con più datori di lavoro, non può dar luogo a un reddito superiore a 
5.000 euro annui con riferimento al medesimo committente.

È prevista una particolare procedura per il pagamento del corrispettivo: i lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di
buoni lavoro dal valore nominale fissato da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, conseguiti in precedenza dai datori di lavoro presso le rivendite autorizzate. 
Il
valore nominale dei buoni deve essere stabilito da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini.

Una volta effettuata l'attività e ricevuti i buoni, il lavoratore deve presentarli ai centri autorizzati i quali, rispetto al valore nominale del buono:

       trattengono una  percentuale (fissata dal suddetto decreto ministeriale) come rimborso spese del servizio prestato

       versano i contributi Inps (13%) e Inail (7%) dovuti

        pagano il restante importo al lavoratore

Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore accessorio.

Chi è interessato a svolgere prestazioni di lavoro accessorio deve comunicare la propria disponibilità ai soggetti accreditati o ai Servizi per l'impiego i quali invieranno, a spese dell'interessato, una tessera magnetica personalizzata.

ATTUAZIONE
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha individuato le aree interessate da una prima fase di sperimentazione: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Udine, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

       Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1-bis

       Decreto legislativo 276/2003, artt. 70-74

       Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251

       Decreto ministeriale del 30 settembre 2005

       Decreto ministeriale del 1° marzo 2006, n.1


GLOSSARIO

PRESTAZIONI OCCASIONALI
Le prestazioni occasionali, a differenza di quelle di tipo accessorio, costituiscono prestazioni lavorative di natura autonoma, emanate a favore di un soggetto senza che questo costituisca, pero’, vincolo di subordinazione (2222 c.c.) e con il carattere dell'occasionalità.
Il prestatore occasionale non è obbligato né ad iscriversi ad albi né ad effettuare l'apertura di una partita IVA, poiché il suo guadagno è assoggettato a ritenuta d'acconto pari al 20%.

Nota bene: A partire dal 1 gennaio 2004 gli esercenti attività di lavoro occasionale sono obbligati all’ iscrizione nella gestione separata dei collaboratori se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore ai 5.000 Euro.

 

Ultimo aggiornamento

25 luglio, 2010 19.46.12

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Marco Roberto Spadavecchia Coordinatore del progetto "Lavoro in chiaro @n line"