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Il
c o n t r a t t o a P r o g e t t o
Il contratto di
lavoro a progetto, denominato fino a poco tempo fa, collaborazione
coordinata e continuativa, rappresenta una delle maggiori novità della legge
30/03 e del relativo decreto delegato di attuazione 276/03. Questa
tipologia di contratto si identifica in un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa
caratterizzato dal fatto di:
-
essere riconducibile a uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso;
-
puo' essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione
del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione
dell'attività lavorativa.
La disciplina in materia di lavoro prevede che tale contratto a progetto sia finalizzato a
scoraggiare
l'utilizzo improprio delle collaborazioni coordinate e continuative e a tutelare
maggiormente il lavoratore.
APPLICAZIONE
-
agenti e rappresentanti di commercio;
-
coloro che esercitano professioni
intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a specifici
albi professionali (già esistenti al momento
dell'entrata in vigore del decreto);
-
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
società;
-
partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di
natura tecnica);
-
pensionati al raggiungimento del 65° anno di età;
-
atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia,
anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
-
collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale
"minima", ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico
committente, e per un compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo
stesso committente;
-
rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione;
-
rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa
comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e
società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato
Olimpico Nazionale Italiano).
Il contratto di
lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a
fini della prova, i seguenti elementi:
-
durata
della prestazione di lavoro: può essere
determinata (indicata specificamente) o determinabile in quanto il rapporto
dura finché non sia stato realizzato il progetto, il programma o la fase di
lavoro;
-
individuazione e descrizione del contenuto caratterizzante
del progetto o programma di lavoro, o fase di esso;
-
corrispettivo
e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento,
disciplina dei rimborsi spese;
-
forme di coordinamento
tra lavoratore a progetto e committente sull'esecuzione (anche temporale)
della prestazione lavorativa;
-
eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle
norme relative all'igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro).
Il contratto
può avere un termine
quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso
anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle
parti nel contratto individuale.
Trattamento economico e normativo
Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro
eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.
Il
Dlgs 276/2003 prevede una maggior tutela, rispetto alle vecchie collaborazioni
coordinate e continuative, del lavoratore in caso di malattia, infortunio e
gravidanza:
-
la malattia e l'infortunio del lavoratore comportano
solo la sospensione del rapporto che però non è prorogato e cessa alla
scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase
di lavoro.
Il committente può comunque recedere se, la sospensione si protrae per un
periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando
determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata
determinabile;
-
la gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la
proroga dello stesso per 180 giorni.
Sono stati inoltre previsti a favore del lavoratore:
-
facoltà di svolgere la propria attività per più committenti (salvo
diversa previsione del contratto individuale)
-
diritto a essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello
svolgimento del lavoro a progetto
ATTUAZIONE
La disciplina
relativa al lavoro a progetto si applica alle collaborazioni coordinate e
continuative stipulate dopo l'entrata in vigore della norma (24 ottobre 2003).
Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate prima del
24 ottobre 2003
senza il riferimento a
un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e
in ogni caso non oltre un anno dall'entrata in vigore del
Dlgs 276/2003, senza
possibilità di rinnovo o proroga. Decorso il termine del 24 ottobre 2004 le
collaborazioni non ricondotte a un progetto cessano automaticamente.
Possono essere stipulati accordi aziendali che stabiliscano che le
collaborazioni non riconducibili a un progetto siano trasformate in una forma di
lavoro subordinato che può essere individuata sia fra quelle previste dal
decreto
276/2003 (lavoro
intermittente,
ripartito,
distacco,
somministrazione,
appalto), sia fra quelle già disciplinate (contratto a
termine o a tempo parziale). Questi accordi possono anche prevedere un termine
di efficacia più ampio di quello del 24 ottobre 2004, ma comunque non superiore
al 24 ottobre 2005.
INTERPELLO
Le risposte ai
quesiti formulati nell'esercizio del diritto di
interpello
da parte delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e degli
enti pubblici emanate dalla Direzione generale per l'attività ispettiva in
materia di lavoro a progetto e co.co.co.:
-
Proroga dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa (art. 86, comma 1, del
D.Lgs. n. 276/2003, come
modificato dall'art. 20, comma 1, del
D.Lgs. n. 251/2004)
(la proroga è possibile solo attraverso specifici accordi sindacali di
transizione al nuovo regime stipulati in sede aziendale con le istanze
aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano
nazionale, e comunque non oltre il 24 ottobre 2005) - Risposta all'istanza
avanzata dall'Ordine dei Consulenti del lavoro di Torino
GLOSSARIO
COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA
Rapporto di lavoro caratterizzato dal fatto
che il collaboratore presta la propria opera a favore di un committente senza
essere suo dipendente (quindi in maniera autonoma), anche se tale attività è
coordinata con quella del committente e continuativa. In mancanza di una
specifica definizione di legge, la giurisprudenza ha definito il contenuto degli
elementi necessari per configurare tale rapporto: la continuità, intesa
come costanza dell'impegno e suo perdurare nel tempo, la coordinazione della
prestazione, intesa come collegamento funzionale con l'attività del
committente e come possibilità per questo ultimo di fornire istruzioni nel
rispetto dell'autonomia professionale del collaboratore e la personalità
della prestazione, intesa come prevalenza dell'apporto personale del
collaboratore.
Le collaborazioni coordinate e continuative rientrano nell'area del lavoro
cosiddetto parasubordinato
ALBO
PROFESSIONALE
Elenco in cui si
iscrivono i liberi professionisti per poter esercitare legittimamente
determinate professioni intellettuali (come architetti, avvocati, giornalisti,
commercialisti etc.). L'albo viene tenuto dalle associazioni professionali di
categoria che curano l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e provvedono
alla cancellazione o alla sospensione degli iscritti su cui esercitano anche un
potere disciplinare (art. 2229 c.c.)
INTERPELLO
Il diritto di interpello, già utilizzato in
ambito fiscale, consiste nella facoltà di porre quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa da parte delle associazioni di
categoria, degli ordini professionali e degli enti pubblici alle Direzioni
provinciali del lavoro, che provvedono a trasmetterli alla Direzione generale
per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
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Ultimo
aggiornamento
03 febbraio, 2012 16.37.29




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