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 La legge Biagi

Di Marco Roberto Spadavecchia

Tratto da "Il Campanile" Periodico di informazione e cultura

Cannosa n. 1 Anno XII Gennaio/Febbraio 2005

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Di Marco Roberto Spadavecchia

Tratto da "Infocity  portale Citizen Jurnalism

Inserito on line in data: 11 Gennaio 2006

http://infocity.it

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Il 5 febbraio 2003 il Parlamento ha approvato la legge delega 30/2003 in materia di occupazione e di mercato del lavoro (Legge Biagi). Il 24 ottobre è entrato in vigore il Decreto Legislativo 276/2003 primo passo verso la piena attuazione della Legge.

Tale riforma, che ha trovato ispirazioni ed idee negli studi effettuati dal Professor Marco Biagi, ha assunto, in onore di quest’ultimo, il nome di “riforma Biagi”. Principalmente si tratta di provvedimenti che hanno introdotto nuovi tipi di contratti di lavoro innovando, cosi’, la disciplina di alcuni contratti gia’esistenti, andando ad incidere in particolar modo nell’ area del cosiddetto lavoro parasubordinato, di cui sono precisati meglio i limiti e i caratteri distintivi rispetto al lavoro dipendente.

Inoltre aumentano i soggetti interessati a creare l’azione di mediazione tra domanda ed offerta lavorativa, ruolo detenuto esclusivamente, fino all’entrata in vigore della legge, dagli attuali Centri per l’Impiego (Ex uffici di Collocamento) i quali si presentavano come unico interlocutore pubblico. Infatti, oggi, possono svolgere attività di intermediazione anche i consulenti del lavoro, le scuole secondarie di secondo grado, le università, gli enti locali, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, regioni e province autonome (con riferimento al loro territorio).

Infine è doveroso puntualizzare la posizione delle famose agenzie di fornitura di lavoro temporaneo che, già in passato, detenevano la possibilità di creare l’azione di intermediazione prima citata, acquisendo la possibilità di somministrare lavoro a tempo indeterminato oltreché determinato.

Le caratteristiche principali e gli aspetti fondamentali della Riforma si riassumono in Contratto di inserimento
Sostituisce il contratto di formazione lavoro. È rivolto ai lavoratori con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, ai disoccupati di lunga durata fino ai 32 anni, alle donne residenti in aree svantaggiate e ai lavoratori con più di 45 anni che hanno perso il posto di lavoro. Potranno stipulare questo contratto non solo le imprese ma anche i consorzi, le fondazioni, gli enti di ricerca, le associazioni di categoria e quelle professionali.

Job on call
Job on call o lavoro intermittente. Si tratta di un contratto che regola il lavoro a chiamata o intermittente.
Il dipendente mette a disposizione un certo numero di ore la settimana o al mese. Nel caso in cui sarà chiamato percepirà lo stipendio concordato. Diversamente riceverà un'indennità di disponibilità.


Job sharing
È il cosiddetto lavoro ripartito o lavoro a coppia, un contratto che consente a due dipendenti di dividere lo svolgimento di un incarico. Compensi e contributi saranno assegnati in proporzione alle ore di lavoro svolte. In caso di dimissioni di uno dei due o licenziamento, si estingue l'intero contratto, salvo che l'altro lavoratore non si assuma in pieno l'obbligazione (su richiesta del datore).

Lavoro a progetto
È un contratto che sostituisce l'attuale co.co.co. (contratto di collaborazione coordinata e continuativa).
Il lavoratore assume l'incarico di eseguire un progetto, un programma di lavoro o la fase di un progetto con lavoro esclusivamente o prevalentemente proprio. Il contratto deve indicare la durata delle prestazioni, il corrispettivo, i criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento.

Lavoro interinale
Si tratta della possibilità di ottenere lavoratori da imprese di somministrazione. Con la riforma il ricorso
al lavoro interinale diventa più elastico. Il contratto potrà essere stipulato sia a tempo determinato sia a
tempo indeterminato. Ai lavoratori "in affitto" spetterà (a parità di mansione) un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dell'azienda.

Lavoro occasionale accessorio
Utile per regolare i rapporti con badanti, giardinieri a giornata, baby sitter, prestatori d'opera occasionali. Attraverso un buono acquistabile dal tabaccaio o altrove si possono pagare le prestazioni di servizio alla famiglia; nel buono saranno compresi i contributi e le tasse.

Part time
Si tratta di un contratto a tempo ridotto. La nuova normativa prevede, entro certi limiti, una variazione della distribuzione dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro supplementare. La durata dell'attività potrà essere modificata con il consenso del lavoratore. Nel contratto dovranno essere specificate le ragioni organizzative o produttive che giustificano l'elasticità del rapporto.

Staff leasing
Staff leasing o fornitura regolata di lavoro. Si tratta del leasing di manodopera, uno sviluppo del lavoro interinale che consiste nell'affitto, da parte di una società specializzata, della manodopera. Questo sarà possibile solo per particolari ragioni tecniche o organizzative, in casi come la consulenza o assistenza informatica, il trasporto di merci o persone, la gestione di biblioteche o di archivi, i call-center.

Apprendistato
Una prima "variante", rivolta a giovani e adolescenti dai 15 anni di età in cu, è finalizzata al raggiungimento di una qualifica professionale. La durata è commisurata al tipo di qualifica, titolo di studio o ai crediti professionali e formativi che s’intendono perseguire.
Una seconda variante ha una finalità "professionalizzante": possono esservi compresi giovani tra i 18 e i 29 anni d’età. In questo caso la durata varierà tra i 2 e i 6 anni secondo quanto stabilito dai contratti nazionali.
Una terza tipologia, per molti versi identica alla precedente (età dei soggetti interessati) vedrà la durata fissata da Regioni, in accordo con le organizzazioni datoriali territoriali e le università.

Tirocini estivi
È prevista la possibilità di impiegare per un tirocinio estivo un giovane regolarmente iscritto ad un ciclo di studi. La durata del tirocinio non può essere superiore ai tre mesi, l'esperienza lavorativa deve avere fini orientativi e di addestramento pratico. Eventuali borse di lavoro erogate non possono superare i 600 euro al mese.

La borsa continua nazionale del lavoro
La Bcnl è una rete telematica, adesso non ancora operativa, che conterrà domande e offerte di lavoro a livello nazionale e regionale: è, quindi, uno strumento che ha lo scopo di agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. I lavoratori potranno inserire i propri curricula e consultare le offerte, mentre i datori potranno analizzare i dati di chi è disponibile al lavoro. I servizi pubblici e privati, il Ministero del Welfare e gli enti previdenziali saranno collegati in rete attraverso il Sil (il sistema informativo del lavoro).

 


 

 

Ultimo aggiornamento

03 febbraio, 2012 16.37.25

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