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C
o n t r a t t i d i i n s e r i m e n t o
Il contratto di
inserimento tende a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune
categorie di persone, tramite un progetto individuale di adattamento delle
proprie competenze professionali del singolo in un determinato contesto
lavorativo. Momento centrale del contratto è la redazione del piano di
inserimento lavorativo, che deve garantire l’apprendimento di competenze
professionali attraverso la formazione on the job.
Il contratto di inserimento va a sostituire, cosi’, il
contratto di formazione e lavoro (CFL) nel
settore privato.
Lavoratori:
-
persone di età
compresa tra 18 e 29 anni
-
disoccupati di
lunga durata tra 29 e 32 anni
-
lavoratori con
più di 50 anni privi del posto di lavoro
-
lavoratori che
intendono riprendere un'attività e che non hanno lavorato per almeno due
anni
-
donne di
qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di
occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile (oppure
quello di disoccupazione superiore del 10%)
-
persone
riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico
- Datori di
lavoro:
-
enti pubblici
economici, imprese e loro consorzi
-
gruppi di imprese
-
associazioni
professionali, socio-culturali e sportive
-
fondazioni
-
enti di ricerca
pubblici e privati
-
organizzazioni e
associazioni di categoria
Non è stabilita una
percentuale massima di
lavoratori che potranno essere assunti con contratto di inserimento (anche se
questa potrà essere stabilita dai contratti collettivi nazionali, territoriali o
aziendali).
Il datore di lavoro, per poter assumere con questo contratto, deve aver
mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di
inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
Settori:
Il contratto può essere stipulato per tutte le attività e per tutti i settori,
esclusa la pubblica amministrazione.
Una novità della legge Biagi sta nell'aver incluso tra i soggetti che possono
assumere con contratto d'inserimento anche i
gruppi d'impresa,
riconoscendo loro il ruolo giuridico di datore di lavoro.
DURATA
Il
contratto di inserimento va da
9 a 18
mesi, (fino a 36
mesi per gli assunti con grave handicap fisico, mentale o
psichico). Non vanno conteggiati ai fini della durata i periodi relativi al
servizio civile o militare e l'assenza per maternità. Non può essere
rinnovato tra le stesse parti
(ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di
lavoro) e le eventuali proroghe
devono comunque aversi nei limiti stabiliti (18 o 36 mesi).
CARATTERISTICHE
Il
contratto di inserimento deve essere somministrato in forma scritta e contenere
l'indicazione precisa del progetto individuale di inserimento. La mancanza di
forma scritta comporta la nullità del contratto e la trasformazione in un
rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
La definizione del progetto individuale di inserimento deve avvenire con il
consenso del lavoratore e nel rispetto di quanto stabilito dai contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure all'interno di enti
bilaterali.
Trattamento economico e normativo
Al contratto di
inserimento si applicano per quanto compatibili le previsioni relative ai
contratti di
lavoro subordinato
a
tempo determinato. Il lavoratore assunto con
contratto di inserimento può essere "sotto inquadrato" ovvero essere inquadrato
con uno o due livelli (al massimo) inferiori rispetto ad un lavoratore già
qualificato a parità di mansioni svolte. Il sotto inquadramento non può essere
applicato nel caso di assunzione di donne residenti in particolari aree
geografiche (in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del
20% a quello maschile oppure quello di disoccupazione superiore del 10%), salvo
che ciò non sia previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale.
Al datore di lavoro spettano
inoltre degli sgravi economici e contributivi per l'assunzione di lavoratori con
contratto di inserimento.
Le
modalità di definizione del piano di inserimento, in particolare per quanto
riguarda la realizzazione del
progetto, devono essere stabilite dai
contratti collettivi nazionali
e territoriali e dai contratti aziendali.
Sempre attraverso la contrattazione collettiva dovranno essere definiti
orientamenti, linee guida e codici di comportamento che garantiscano l'effettivo
adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo.
In attesa che la contrattazione collettiva provveda a disciplinare la materia, è
stato siglato, in data 11 febbraio 2004, un
accordo interconfederale
che definisce alcuni elementi del contratto di inserimento necessari per
consentirne una prima applicazione. Tra i vari aspetti è stato indicato il
contenuto del contratto ed è stata prevista una formazione teorica minima di 16
ore.
INTERPELLO
Assunzione con contratto di inserimento
(per poter essere assunti i lavoratori devono presentare al datore di lavoro
un'apposita dichiarazione di responsabilità con la quale attestino di non aver
lavorato nel biennio antecedente, oltre all'attestazione da parte del competente
Centro per l'impiego dalla quale risulti che il lavoratore non è presente negli
elenchi anagrafici con riferimento al periodo in questione) - Risposta
all'interpello presentato dall'Unione degli Industriali di Roma
Decreto interministeriale del 17 novembre 2005
Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1bis
Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251
Circolare ministeriale del 21 luglio 2004 n. 31
Decreto legislativo 276/2003, artt. 54-59
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Contratto con finalità formativa: il datore di lavoro si impegna a fornire a
giovani assunti, di età compresa tra 16 e 32 anni (ancora da compiere)
un'adeguata preparazione professionale avendone in cambio sgravi sugli oneri
contributivi. La durata massima del rapporto è di 24 mesi e non è rinnovabile. A
seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 276/2003 il contratto di formazione e
lavoro può essere stipulato solo dalla pubblica amministrazione. Tuttavia ai
contratti di formazione e lavoro autorizzati prima del 23 ottobre 2003 e
stipulati tra il 24 ottobre 2003 e il 31 ottobre 2004, si applica la precedente
disciplina. Per accedere ai benefici economici previsti da quest'ultima, in ogni
caso, i datori di lavoro devono presentare (entro 30 giorni dalla stipula)
domanda all'Inps, con l'indicazione del numero dei contratti stipulati e
allegando le copie delle rispettive autorizzazioni. I benefici economici sono
concessi dall'Inps per un massimo di 16.000 unità su tutto il territorio
nazionale.
DISOCCUPATO DI LUNGA DURATA
Colui che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro
autonomo, sia alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi
GRUPPO
D'IMPRESA
Aggregazione di imprese di natura societaria formalmente autonome e indipendenti
l'una dall'altra, ma assoggettate tutte alla direzione unitaria. Tutte sono
sotto l'influenza dominante di una società capogruppo che direttamente o
indirettamente le controlla coordinandole o dirigendole secondo un unico
disegno, per il perseguimento di uno scopo economico unitario (interesse di
gruppo)
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Contratto che costituisce un rapporto di lavoro subordinato senza la previsione
di una scadenza finale.
Il rapporto quindi si estingue in caso di morte del lavoratore, per consenso di
entrambe le parti, per le dimissioni del lavoratore o per il licenziamento da
parte del datore di lavoro
LAVORO SUBORDINATO
Lavoro di "chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore" (art. 2094 c.c.). Per distinguere il rapporto di
lavoro subordinato da quello autonomo la giurisprudenza ha individuato alcuni
criteri, il principale dei quali è il vincolo di soggezione al potere
organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Ci sono poi dei
criteri sussidiari ritenuti idonei ad accertare in via presuntiva gli elementi
essenziali della subordinazione.
Tra questi occorre ricordare il rischio d'impresa che grava sul datore di
lavoro, la forma della retribuzione, l'orario di lavoro prestabilito, la
continuità temporale della prestazione
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Contratto che prevede una scadenza del rapporto di lavoro. L'apposizione di un
termine deve essere giustificata da ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo. Se il termine non è giustificato da queste ragioni
la sua apposizione diventa priva di qualsiasi effetto (Dlgs 368/2001)
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
Contratto stipulato a seguito dell'accordo delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori appartenenti alle varie categorie per
stabilire il trattamento economico minimo e le condizioni di lavoro cui devono
conformarsi i contratti individuali stipulati sul territorio nazionale
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Ultimo
aggiornamento
18 maggio, 2012 19.32.19




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